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Il sovraindebitamento.

Immagine del redattore: Oltre i debitiOltre i debiti

Aggiornamento: 23 nov 2020

In quali casi non è consentito l'accesso alla procedura "salva suicidi"?

Con questo articolo cerchiamo di fare un po' di chiarezza e di rispondere alle plurime domande poste.

  1. Si può accedere alla procedura se già n avevo depositata un'altra?

La legge dice che la proposta non è ammissibile quando il debitore “ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo.”.

Ma l’interpretazione del sintagma “aver fatto ricorso”, nonostante la genericità della formulazione, non può che essere riferibile – come evidenziato in un recente intervento del giudice di legittimità (Cass. n. 1869/2016) – alle ipotesi nelle quali il debitore abbia quanto meno fruito degli effetti della procedura. Ora è indubitabile che nell'ambito delle procedure disciplinate dalla l. n. 3/2012 - ferme restando le peculiarità riconducibili ai diversi archetipi della legge fallimentare sui quali le stesse sono modellate - gli effetti minimi della procedura non possono che prodursi che con il decreto di apertura.

Quindi, per essere chiari si può accedere purchè precedentemente non sia stata omologata un'altra procedura poi revocata.

Con specifico riferimento alla procedura di liquidazione dei beni è pertanto l'emissione del decreto ex art. 14-quinquies l. n. 3/2012 a comportare per il debitore l'ingresso pieno nella regolazione concorsuale della propria situazione di sovraindebitamento e, con essa, la preclusione della prosecuzione o dell'inizio di procedure esecutive individuali ad opera dei creditore.


2. Ho cambiato residenza. Dove devo depositare l'Istanza?


L'istanza va depositata sempre là dove il debitore ha la residenza.

Nella procedura di sovraindebitamento non è riprodotta la norma di cui all’art. 9, co. 2, l.f., che rende irrilevante, ai fini della competenza, il trasferimento di sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito dell’istanza.

L’art. 9, co., 1 l. n. 3/2012 prevede che: “La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale.”. L’art. 14-ter l. n. 3/2012 stabilisce, poi, che la domanda di liquidazione dei beni è presentata presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 9, co. 1. L’ermeneusi letterale del combinato disposto dalle due norme appena richiamata porta, in primo luogo, a ritenere che non possa trovare applicazione analogica l’art. 9, co. 2, l.f. e, in secondo luogo, che eventuali trasferimenti di residenza (o di sede) attuati in funzione strumentale, possano determinare una declaratoria di incompetenza del tribunale presso il quale il debitore ha trasferito la propria residenza (o sede) solo laddove emergano e siano provati elementi dai quali ricavare, quanto meno in via critica, il carattere fittizio del trasferimento di residenza (cfr decreto del Tribunale di Prato allegato).


3. Sui miei beni avevo un fondo patrimoniale registrato prima dell'apertura della liquidazione. E' un atto in frode?


Il Tribunale di Prato, e non solo questo, si è già pronunciato sulla definizione di atti in frode.

Sicuramente non è atto in frode un trust creato a beneficio di tutti i creditori per la tutela della par condicio creditorum. Non è atto in frode anche lo scioglimento di un fondo patrimoniale prima della liquidazione del patrimonio, che fa sì che i beni intestati all'istante procedente, potessano confluire nella procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, eliminando così un ostacolo alla liquidazione dei beni precedentemente inseriti in un fondo.


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