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Libero da tutti i debiti anche senza patrimonio.

Immagine del redattore: Oltre i debitiOltre i debiti

Sovraindebitamento e debitore incapiente. Le prime applicazioni del nuovo codice della crisi di impresa aspettando la sua entrata in vigore.


Abbiamo già trattato questo argomento in un nostro vecchio articolo, https://www.studiocataldi.it/articoli/33579-addio-ai-debiti-anche-per-il-debitore-incapiente.asp , ma avevamo detto che la normativa sull’esdebitazione del debitore incapiente, art. 283 del nuovo codice della crisi di impresa, sarebbe entrata in vigore in agosto 2020.

Purtroppo la grave pandemia ha prorogato anche l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa, la cui nuova scadenza è stata fissata per il 1° settembre 2021.

Tuttavia, fortunatamente, molti Giudici, in diversi Tribunali, stanno già riconoscendo l’opportunità di accedere alla legge del sovraindebitamento anche a chi non ha alcuna utilità da porre in liquidazione.

Tra i tanti Tribunali ricordiamo sicuramente quello di Trani e quello di Napoli, due tribunali che si sono mostrati molto sensibili al tema sin dall’inizio.

Oggi invece esamineremo due decreti del Tribunale dell’Aquila molto interessanti.

L’orientamento dei Tribunali nell’attesa del nuovo codice.

Anche il Tribunale dell’Aquila, uniformandosi ad un orientamento che ormai sembra essere il prevalente, riconosce l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, legge 3/2012, al debitore : “ anche qualora nel patrimonio di quest'ultimo non residuano beni immobili o immobili e l'attivo sia costituito solo da crediti futuri. A tal riguardo giova ricordare che l'istituto della liquidazione è stato strutturato secondo uno schema mutato dal fallimento dell'imprenditore (in tal senso si veda l'iter disciplinato dagli articoli 14 quinquies e seguenti legge 3 del 2012). Pertanto posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole la scelta di impedire al sovraindebitato l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio qualora lo stesso non disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare (cfr. Corte d'Appello Verona 20/12/2018 nonché, in senso conforme, Trib. di Pordenone 14/03/2019, trib. di Matera 24/07/2019). D'altronde, l'adesione all'orientamento possibilista e corroborata dalla scelta del legislatore di inserire tra i beni non compresi nella liquidazione i crediti aventi carattere alimentare di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice. Se ne ricava che detti crediti, per la parte eccedente la quota necessaria sostentamento del nucleo familiare, sono ricompresi tra i beni giuridici Destinati al soddisfo dei creditori nella procedura di liquidazione.” (decreto del Tribunale di L’Aquila 13/11/2020).

Altro decreto, sempre del tribunale di L’Aquila, molto interessante, è quello del 04/03/2020, che apre una liquidazione del patrimonio anche se la procedura era stata avviata solo dopo la vendita all’asta dell’immobile stesso.

Si legge: “Tale immobile, al momento del deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio, era già stato venduto nell'ambito della procedura esecutiva. Successivamente il giudice dell'esecuzione approvava il piano di riparto redatto dalla professionista delegato alla vendita. Osserva questo tribunale che la sopravvenuta distribuzione dell'attivo ricavato nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto non è ostativa alla apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, Seppur con i correttivi di cui si dirà...Al fine di sgombrare il campo da equivoci, occorre preliminarmente precisare che l'istanza di apertura della procedura è stata depositata successivamente l'assegnazione dell'immobile sito in Aquila e che pertanto la successiva distribuzione del ricavato non ha in alcun modo inciso sulla consistenza dell'attivo da destinare alla massa dei debitori nell'ambito del presidente procedimento, dovendosi In ogni caso ritenere che già al momento del deposito dell'istanza non avesse la disponibilità delle somme ricavate dalla vendita forzata del bene di sua proprietà se non nei limiti dell'eventuale residuo derivante dall' integrale soddisfo di tutti i creditori.

È chiaro dunque che oggi, l’orientamento, si potrebbe dire, prevalente, è che anche per i debitori “incapienti”, o meglio per i debitori che hanno solo uno stipendio e nessun altro bene da porre in liquidazione, è aperta la strada della liquidazione del patrimonio pur in assenza di patrimonio da liquidare, se non i crediti futuri.

Una nuova speranza ed una nuova chance, per chi si è indebitato incolpevolmente, e sicuramente questa grave crisi sanitaria/economica ha generato in molti uno stato di sovraindebitamento non colpevole.



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