La definizione dell'atto in frode, unica causa ostativa per l'accesso alla procedura.
Più volte ci siamo interrogati su quale fosse l'atto in frode ai creditori atteso che l'atto in frode è l'unica causa ostativa per l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento, procedura che ha, come fine ultimo, l'esdebitazione del soggetto sovraindebitato.
Dal Tribunale di Benevento, con la firma dell'Ill.mo Giudice Monteleone, arriva un decreto chiaro e dettagliatamente argomentato sugli atti che si possono escludere tra quelli compiuti in frode ai creditori.
La vicenda.
Il debitore, un affermato e conosciuto neurochirurgo, prima di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012, disponeva sia di alcune quote di una società, sia istitutiva un trust autodichiarato, conferendo in suddetto Trust i suoi beni immobili.
Questo Trust tuttavia veniva poi attinto dalla misura cautelare del sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., sul presupposto della contestazione all'indebitato di "sottrazione fraudolenta del pagamento di imposte" ex art. 11, d. lgs. 74/2000.
Di fatto questo Trust aveva reso inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'AER, ovvero Agenzia Entrate e Riscossione.
Vediamo ora nel dettaglio le decisioni del Giudice nella procedura di liquidazione del patrimonio in merito alle contestazioni fatte.
Per quanto concerne la cessione delle quote societarie, avvenute prima della apertura della procedura di liquidazione, legge 3/2012, l'Ill.mo Giudice Monteleone dava atto che dette quote avevano un esiguo valore, e per tanto nulla incideva nella procedura.
Per quanto concerne invece il contestato Trust autodichiarato, l'Ill.mo Giudice evidenziava che: "Nell'ottica dei creditori concorrenti a nulla rileva che vi siano stati atti che hanno diminuito la garanzia patrimoniale del debitore, se la procedura stessa consente, in ogni caso, un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese; al contrario, un interpretazione dell'atto in frode quale atto meramente pregiudizievole finirebbe per svilire la stessa ratio sottesa agli istituti in esame, in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto dal debitore negli ultimi 5 anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura, Anche laddove essa si basi su un serio e adeguato piano di ristoro dei creditori. Tali considerazioni trovano conferma della direzione cui è improntata l'attuale evoluzione dell'Istituto del sovraindebitamento: legislatore delegato e infatti riscritto la relativa disciplina all'interno del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza i cui articoli 268-269-270 condizionano l'apertura della procedura (ora "liquidazione controllata") all'attestazione dell'OCC sulla completezza e attendibilità della documentazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla fattibilità della procedura, omettendo l'ulteriore indagine sugli atti in frode compiuti, a conferma della non rilevanza degli stessi per i creditori, a fronte di un piano autonomamente idoneo a soddisfarli in linea di principio generale (che permea di sé tutta la procedura) del "miglior soddisfacimento dei creditori".
Il Giudice rileva inoltre che in ogni caso il debitore aveva messo a disposizione tutti i suoi beni nella procedura, e che comunque all'AER, nella procedura aperta, veniva garantito, e pagato immediatamente, il 10% del debito totale.
"Evidente risulta, a fronte di questa drastica riduzione, il vantaggio per l'intero ceto creditorio: in primis per il creditore principale (l'amministrazione finanziaria), che a seguito della tempestiva apertura della procedura, otterrà il pagamento immediato del debito In conformità ai principi informatori della nuova legge finanziaria (con possibili effetti riverberanti in relazione al provvedimento cautelare reale disposto dal gip del Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 321, c.p.p. 2°comma) e, in secondo luogo per i creditori residuali, i quali verranno notevolmente aumentata la propria percentuale di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione."
Il Giudice Monteleone inoltre, con riferimento al sequestro preventivo disposto sui beni facenti parte del Trust, rileva che: " Giova così incidentalmente soffermarsi sulla sorte di tali beni nell'eventualità in cui gli stessi ritornino nella piena disponibilità del ... a seguito del venir meno della misura cautelare reale, in quanto la possibilità di includere gli stessi nella procedura di liquidazione sarebbe di notevole vantaggio per tutti creditori, anche in termini di abbreviazione dei tempi di durata dalla relativa liquidazione. La circostanza per cui i beni sono stati inseriti in un Trust autodichiarato determina, infatti, la possibilità che il soggetto istante, nella qualità di trustee, possa disporre degli stessi nella presente procedura, anche unitamente agli altri beni - in questo caso redditi - di cui egli invece dispone personalmente."
Questo decreto di apertura della liquidazione con la firma del giudice Monteleone, Tribunale di Benevento, offre in sostanza importanti e rilevanti spunti di studio ed approfondimento ed apre la procedura di liquidazione, con continuità lavorativa, pur in presenza di contestazioni di atti in frode.
In allegato il decreto del Giudice Monteleone
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