Liquidazione del patrimonio con continuità lavorativa.
È del 5 ottobre 2020, con la firma del Giudice, Dott.ssa Pascale, presso il Tribunale di Milano, un interessante decreto di apertura della liquidazione del patrimonio in continuità lavorativa, aperta in favore di un socio di una sas.
Molti Tribunali, come già abbiamo evidenziato in altri nostri articoli, ritengono assimilabile la procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012, più nota a tutti come legge “salva suicidi”, al fallimento per via dello spossessamento dei beni e della creazione di una massa attiva separata, destinata ai creditori concorsuali, ma con la nomina di un liquidatore a cui comporta la formulazione dello stato passivo definitivo con la determinazione dei privilegi e diritti.
Precisato questo, vi è anche da specificare che nella legge salva suicidi non vi è alcun riferimento all’attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, alla tipologia della massa debitoria nè ai criteri di soddisfazione minima richiesta, motivo per cui si ritiene giusto quanto ormai consolidata giurisprudenza di merito afferma sul punto ovvero che : “è ammissibile una apertura di liquidazione del patrimonio anche in assenza di patrimonio da liquidare ed in presenza di soli crediti futuri, quale ad es la retribuzione del soggetto sovraindebitato.”
La liquidazione del patrimonio è una procedura permeata dal riconoscimento di un favor per il sovraindebitato, favor che avrebbe ragion d’essere soltanto in presenza di determinati requisiti etici, quali ad es. l’assenza di atti in frode ai creditori, la presenza del quale requisito determina, al termine della procedura di liquidazione richiesta, il beneficio dell’esdebitazione per l’istante richiedente.
Il caso che oggi ci occupa riguarda un socio di una s.a.s., ormai sovraindebitato a causa della crisi lavorativa, e da altre vicende che ci accingiamo a narrare
La vicenda.
La socia di una sas, svolgente attività di parrucchiera, acquistava un immobile, con mutuo, ove Ella svolgeva in un primo momento la sua piccola attività imprenditoriale.
Tuttavia, a causa del calo del lavoro, a seguito di due furti subiti e per problemi di salute piuttosto importanti, l’istante debitrice, nonché socia della s.a.s., non riusciva a pagare le rate del mutuo, e l’immobile veniva pignorato e venduto all’asta.
Nonostante la vendita dell’immobile all’sta, tuttavia le rimanevano rilevanti debiti, soprattutto con lo stato
La proposta di liquidazione.
Il debito totale della socia era pari ad € 414.347,00, di cui la metà circa riguardavano i debiti con lo Stato, ma l’attivo disponibile era nettamente inferiore, pari circa ad €19.000,00, derivante da crediti futuri ed incerti, ovvero una provvista mensile messa a disposizione dalla sua attività imprenditoriale, pari circa ad € 350,00 per i futuri 4 anni.
Vi è da precisare sul punto che ex art.810 del c.c.: “sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti", quindi, in ossequio a quando dal nostro codice stabilito, nella liquidazione del patrimonio, ex legge 3/2012, la liquidazione dei beni, può anche avvenire attraverso la cessione di redditi futuri ed il versamento immediato di un importo liquido sufficiente a pagare integralmente le spese della procedura..
Il Giudice, Dott.ssa Pascale, letta la relazione e verificata in primis l’assenza di atti n frode ai creditori, nonché la sussistenza di tutti i presupposti di legge richiesti, dichiara così aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, in continuità lavorativa.
In allegato il decreto di apertura di liquidazione del tribunale di Milano
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